In materia di contratti tra consumatori e professionisti, di recente la Cassazione, a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 9479/2023, ha emesso una decisione di notevole importanza, nello specifico in merito alle così dette clausole vessatorie, disciplinate nel nostro ordinamento all’interno del Codice del Consumo.
Per vessatorietà delle clausole, si presuppone che, su tali condizioni contrattuali vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedirne una contrattazione specifica e che, quindi, ad essa sia seguito un disequilibrio della posizione del consumatore nel contesto contrattuale; ebbene sarà onere del professionista, provare che dette clausole del contratto, viceversa, siano state oggetto di
specifica trattativa tra le parti, altrimenti esse dovranno certamente considerarsi nulle.
Ebbene, in proposito, la Cassazione con la Sentenza n. 9479/2023 e sulla scorta di un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, ha definito i fondamentali punti su cui il Giudice dovrà attenersi in materia di credito derivante da contratti tra professionista e consumatore (es: banca, finanziaria, assicurazioni etc…), ove quindi si possano facilmente presentare le predette clausole di natura vessatoria; enunciando perciò i seguenti fondamentali principi di diritto:
In sede di ricorso per decreto ingiuntivo, il Giudice deve ora svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto tra professionista e consumatore; chiedendo quindi alla banca e/o finanziaria ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari; rigettando quindi il ricorso, ovvero, se tale controllo desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato con l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
In sede di procedimento esecutivo il Giudice dell’esecuzione, ove nel decreto ingiuntivo, portato ad esecuzione, non vi fosse alcun riferimento al profilo dell’abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere (da esercitarsi sino al momento la vendita e/o assegnazione) di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto di esecuzione; ebbene, fatto tale controllo sull’eventuale abusività delle clausole, di ciò informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo oggetto di esecuzione, sospendendo così la vendita o all’assegnazione del bene o del credito.
Pertanto, emerge in seno a detta recentissima decisione della Cassazione un ulteriore tutela in favore del consumatore che si trova a stipulare un contratto con il professionista e quindi, di per se, in posizione di svantaggio; consentendone persino opposizione tardiva al decreto ingiuntivo fondato su tale tipologia contrattuale.